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La pensione di vecchiaia e' costituita da una quota minima di lire 180.000 annue. A tale quota si aggiungono lire 12.000 annue per ogni anno di contribuzione al Fondo oltre il declino, fino alla pensione massima di lire 480.000 annue.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art9 · fonte su Normattiva