Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato. Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'.

Testo vigente dal 22 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-29;294~art2 · fonte su Normattiva