L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e' subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per i trasporti, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

Testo vigente dal 6 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1295~art12 · fonte del testo