((Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanita' ed il Ministro del commercio con l'estero)).

Testo vigente dal 6 settembre 1980

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 settembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 6 settembre 1980. 3 parole tolte, 40 parole aggiunte.

Le tolto: acqueviti importate debbono aggiunto: acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italiaaggiunto: . Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanita' ed il Ministro del commercio con l'estero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art12 · fonte del testo