Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per la difesa e per i trasporti. Con le norme anzidette saranno stabilite le condizioni alle quali potra' essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando cio' sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facolta' che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Ente autonomo del porto di Napoli, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza nonche' le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari.

Testo vigente dal 3 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;75~art14 · fonte del testo