E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 5 e 6. E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.
Testo vigente dal 6 dicembre 1951
