E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi ed usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5. E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

Testo vigente dal 3 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-15;191~art12 · fonte del testo