E' punito con l'ammenda da una a tre volte i diritti dovuti chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 6.
Testo vigente dal 3 marzo 1952
E' punito con l'ammenda da una a tre volte i diritti dovuti chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 6.
Testo vigente dal 3 marzo 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-02-11;75~art13 · fonte del testo