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Le opere occorrenti per la sistemazione e l'utilizzazione dell'area delimitata dall'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge. Le occupazioni ed espropriazioni che si renderanno Indispensabili saranno effettuate a norma della legge 25 giugno 1865, n. 8359, e successive modificazioni ed aggiunte.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1951 al 1 gennaio 2002
