Nulla e' innovato alle disposizioni di Codice di navigazione o delle altre leggi e regolamenti, relativo all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima. Restano pure ferme le disposizioni della legge 1 giugno 1931, n. 886, relativa al regime giuridico delle proprieta' in zone militarmente importanti.

Testo vigente dal 6 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1295~art9 · fonte del testo