Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del titolo II, capo II, della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo. Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Brindisi sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

Testo vigente dal 6 dicembre 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1295~art8 · fonte del testo