Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del titolo II, capo II, della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo. Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Brindisi sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.
Testo vigente dal 6 dicembre 1951
