L'area compresa nella delimitazione di cui all'art. 1 costituita in punto franco e' considerata fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424. Nell'area stessa, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa liberta' da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale. Le merci estere introdotte in detta area si considera no fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalita', nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 14.

Testo vigente dal 3 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;75~art3 · fonte del testo