Il carattere extra doganale dell'arca costituita in punto franco ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo:

  • a)delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
  • b)dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
  • c)dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizi e stradali d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni. Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perche' sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento, previsto dal successivo art. 14.

Testo vigente dal 3 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;75~art4 · fonte del testo