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Gli insegnanti iscritti nel quadro speciale vengono assegnati dal provveditore agli studi presso le Direzioni didattiche per essere utilizzati nell'insegnamento come supplenti o, in mancanza, in attivita' parascolastiche o negli uffici scolastici con gli obblighi che ne seguono.
Testo in vigore dal 1 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
