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Agli insegnanti iscritti nel quadro speciale spetta il trattamento economico, compresi gli assegni e le indennita', previsto per il personale di ruolo con qualifica di straordinario. Ai medesimi si applicano, altresi', le disposizioni vigenti per gli insegnanti non di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza.

Testo in vigore dal 1 marzo 1963 al 4 settembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-04;120~art4 · fonte del testo