Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente articolo 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'articolo 3 e nell'articolo 6 della stessa legge. Il trattamento economico e giuridico e' quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale.

Testo vigente dal 21 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;72~art2 · fonte su Normattiva