Il comma terzo dell'articolo 2 e il comma primo dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 535, sono soppressi. Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della Provincia e possono chiedere il trasferimento ad altri Provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo. Gli insegnanti medesimi dopo dieci anni di permanenza nel ruolo, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.

Testo vigente dal 21 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;72~art3 · fonte su Normattiva