Salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535. I programmi e le modalita' delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia o giustizia.

Testo vigente dal 21 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;72~art4 · fonte su Normattiva