Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza tra l'assegno di sede di cui al precedente art. 11 e il trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, spetta nella misura di due terzi.
Testo vigente dal 1 agosto 1956
