[1]Agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano le norme della legge 4 gennaio 1951, n. 13, e successive modificazioni. L'assegno base spettante agli impiegati medesimi e' stabilito nelle seguenti misure mensili lorde:
[2]assistenti......................... L. 90.000 coadiutori......................... L. 75.000 aggiunti di cancelleria.................. L. 65.000 subalterni......................... L. 55.000 L'assegno base spettante agli assistenti e coadiutori sara' maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede. L'assegno base spettante agli aggiunti di cancelleria ed ai subalterni sara' invece maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la stessa sede. In mancanza, i coefficienti in parola saranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo le modalita' di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 13.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 febbraio 1963, n. 222
1La L. 6 febbraio 1963, n. 222, ha disposto (con l'art.4) che " Per i posti istituti con il precedente articolo I, l'assegno base di cui all'articolo 11 della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' stabilito nelle seguenti misure mensili: assistente capo................... L. 120.000 primo assistente...................L. 110.000 assistente.......................L. 90.000 coadiutore capo....................L. 98.000 primo coadiutore....................L. 90.000 coadiutore.......................L. 75.000 primo aggiunto di cancelleria.............L. 77.000 aggiunto di cancelleria................L. 65.000 primo subalterno................... L. 63.000 subalterno.......................L. 55.000 Nella prima applicazione della presente legge la attribuzione dei posti di cui al precedente articolo 2 avra' effetto dal 1 gennaio 1963."
Testo vigente dal 2 aprile 1963
