((L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianita' sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887)).

Testo vigente dal 31 marzo 1972

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1972

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1962 al 31 marzo 1972. 1 parola tolta, 38 parole aggiunte.

L'avanzamento degli ufficiali del ruolo aggiunto: speciale transitorio ha luogo ad anzianita' tolto: e sino al grado di tenente colonnello aggiunto: e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1209~art3 · fonte del testo