Art. 9 — Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7, comma 1.
Testo vigente dal 22 agosto 2005
