Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicita' a favore di terzi.

Testo vigente dal 7 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-05;1302~art6 · fonte del testo