Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al "Fondo nazionale di soccorso invernale" sono esenti da imposta di pubblicita', a condizione ((che non svolgano anche propaganda a favore di terzi)).

Testo vigente dal 2 dicembre 1954

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 1954 al 2 dicembre 1954. 1 parola aggiunta.

… "Fondo nazionale di soccorso invernale" sono esenti da imposta di pubblicita', a condizione che aggiunto: non svolgano anche propaganda a favore di terzi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art12 · fonte del testo