E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto di ingresso nei casino' da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1954. Il medesimo sovraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio. Il sovraprezzo suddetto e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".

Testo vigente dal 10 novembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;830~art3 · fonte del testo