I sovraprezzi di cui al precedente articolo 2 da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Societa' autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali. La Societa' italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale", dandone notizia al Ministero dell'interno e a quelli delle finanze e del tesoro. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sara' dalla Societa' suddetta svolto gratuitamente.
Testo vigente dal 10 novembre 1953
