I sovraprezzi di cui al precedente articolo 2 da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Societa' autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali. La Societa' italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale", dandone notizia al Ministero dell'interno e a quelli delle finanze e del tesoro. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sara' dalla Societa' suddetta svolto gratuitamente.

Testo vigente dal 10 novembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;830~art4 · fonte del testo