E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sopraprezzo di lire 1000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casino' da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 1951. Il medesimo sopraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio. Il sopraprezzo di cui ai precedenti commi e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sopraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".

Testo vigente dal 6 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-02;944~art3 · fonte del testo