A favore del personale che non chiede il riconoscimento del servizio di cui all'art. 5 entro il termine previsto dall'articolo stesso si provvede alla liberazione e consegna delle polizze di assicurazione, con facolta' di riscattarle o di mantenerle in vigore mediante la continuazione del pagamento dell'intero premio da parte dell'interessato.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-28;330~art7 · fonte del testo