A favore del personale che non chiede il riconoscimento del servizio di cui all'art. 5 entro il termine previsto dall'articolo stesso si provvede alla liberazione e consegna delle polizze di assicurazione, con facolta' di riscattarle o di mantenerle in vigore mediante la continuazione del pagamento dell'intero premio da parte dell'interessato.
Testo vigente dal 16 aprile 1958
