Per il personale che fruisce del trattamento di quiescenza in base a polizze di assicurazione, il quale abbia optato, ai sensi del primo comma del precedente art. 1, per la pensione di Stato, si procede al riscatto delle polizze ricuperando a favore dell'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti dalla data di inquadramento del personale nei ruoli statali alla data di presentazione della domanda di opzione. Il pagamento della rimanente parte del valore di riscatto delle polizze sara' effettuato soltanto al momento della definitiva cessazione dal servizio dell'impiegato, restando le relative somme accantonate e investite nei modi prescritti dall'art. 11 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962. Il personale dime ottenga il riconoscimento dei servizi previsto dal secondo comma del precedente art. 1 ha diritto alla libera disponibilita' delle polizze o delle somme accantonate ai sensi del precedente comma o dei commi primo e quinto dell'art. 8 del citato regio decreto n. 962, dopo aver versato all'Erario, in unica soluzione, la parte del valore economico delle polizze di assicurazione o delle predette somme accantonate, corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti lino alla data di inquadramento nei ruoli statali o fino alla data di opzione esercitata ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del citato regio decreto n. 962.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;608~art3 · fonte del testo