Alla spesa di complessive lire nove milioni derivante dalla presente legge e che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione verra' fatto fronte con i versamenti annui allo Stato, per corrispondente importo complessivo, delle quote di cui al precedente art. 2. Il maggior onere che derivera' transitoriamente allo Stato dalla riduzione di tali contributi, ai sensi dell'articolo precedente, e che per l'esercizio in corso e' calcolato in lire 750.000, sara' imputato al capitolo n. 177 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-28;330~art9 · fonte del testo