Il Fondo di cui al precedente articolo e' costituito con versamenti che l'Alta Autorita', ai sensi del paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, indicata nell'art. 1, effettuera' al Governo italiano nei seguenti importi:

  • a)per lire 1750 milioni secondo le modalita' che saranno stabilite in apposita convenzione;
  • b)per lire 1750 milioni in dieci rate annuali di lire 175 milioni ciascuna a decorrere dal 1 luglio 1956. L'importo delle 10 rate annuali che saranno versate dall'Alta Autorita', per complessive lire 1.750.000.000, e' anticipato dal Governo italiano con prelevamento dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che sara' integrato, per pari importo, da apposito contributo da disporsi ai sensi dell'art. 62 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detta anticipazione fara' carico ad apposita dotazione di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in corrispondenza dell'indicato prelievo. L'anticipazione stessa verra' recuperata con i contributi annuali dell'Alta Autorita' di cui alla lettera b) che saranno versati all'entrata del bilancio statale.

Testo vigente dal 30 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;296~art8 · fonte del testo