All'onere annuo di lire 52 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ai provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 280 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e conseguente aumento di pari importo del capitolo n. 99 del bilancio dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 14 luglio 1961
