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La Commissione d'inchiesta sara' composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchiesta parlamentare. La Commissione potra' costituire Sottocommissioni nel proprio seno. Il presidente della Commissione sara' nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

Testo in vigore dal 11 giugno 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-05-22;370~art2 · fonte del testo