Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1964 al 29 aprile 1965. Leggi il testo vigente →

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione presentera', alla Camera e al Senato una relazione sui risultati dell'inchiesta con le indicazioni di politica legislativa che riterra' di formulare per la tutela della, sicurezza collettiva e per il miglior funzionamento della pubblica Amministrazione in ordine alle opere idrauliche a qualunque uso destinate ed alla sistemazione idrogeologica del territorio nazionale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 ottobre 1964, n. 880

1

La L. 9 ottobre 1964, n. 880 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1964, n. 370, sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont, per la presentazione della relazione alla Camera e al Senato, e' prorogato al 12 aprile 1965."

Testo in vigore dal 14 ottobre 1964 al 29 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1964 al 14 ottobre 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 ottobre 1964, n. 880

    La L. 9 ottobre 1964, n. 880 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1964, n. 370, sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont, per la presentazione della relazione alla Camera e al Senato, e' prorogato al 12 aprile 1965."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-05-22;370~art5 · fonte del testo