I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Testo vigente dal 26 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-03-23;94~art6 · fonte su Normattiva