Art. 8 — Relazione conclusiva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1995 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La Commissione completa i suoi lavori (( entro il 31 marzo 1996)). Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Testo in vigore dal 25 novembre 1995 al 22 dicembre 2008
