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I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, la violazione del segreto e' punita a norma dell'art. 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi.

Testo in vigore dal 29 novembre 1979 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 332/1983

    Questione inammissibile
    28 novembre 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 22 novembre 1979, n. 597 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, e sul terrorismo in Italia), in relazione all'art. 326 del cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione non è motivata sul punto della rilevanza.

    Art. 326 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 6 Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-11-23;597~art6 · fonte del testo