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La commissione e' composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle due assemblee, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.
Testo in vigore dal 3 giugno 1980 al 22 dicembre 2008
