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La commissione procede alle indagini e agli esami e con gli stessi poteri dell'autorita' giudiziaria. Alla commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nello ambito del mandato. In nessun caso e' opponibile il segreto bancario. Per cio' che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Testo in vigore dal 3 giugno 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-05-22;204~art3 · fonte del testo