Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 giugno 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La commissione procede alle indagini e agli esami e con gli stessi poteri dell'autorita' giudiziaria. Alla commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nello ambito del mandato. In nessun caso e' opponibile il segreto bancario. Per cio' che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Testo in vigore dal 3 giugno 1980 al 22 dicembre 2008
