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I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi.

Testo in vigore dal 3 giugno 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-05-22;204~art6 · fonte del testo