La commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica. La commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.

Testo vigente dal 6 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;33~art2 · fonte su Normattiva