La commissione e' composta di venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Testo vigente dal 5 luglio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-06-30;430~art2 · fonte su Normattiva