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La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte. 1 La commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 agosto 1999, n. 291
1La L. 17 agosto 1999, n. 291 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino al 31 ottobre 2000.
Testo in vigore dal 22 agosto 1999 al 1 dicembre 2000
