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E' istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

  • a)verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;
  • b)accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;
  • c)accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;
  • d)riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416/ bis del codice penale.

Testo in vigore dal 26 marzo 1988 al 2 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1988-03-23;94~art1 · fonte su Normattiva