Art. 3 — Audizioni a testimonianza
Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione puo' essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 9 novembre 2006
