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Le persone ascoltate dalla commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale. Il presidente della commissione puo' richiedere, per l'espletamento dei lavori della commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e puo' acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorita' amministrative. Puo' altresi' chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorita' giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

Testo in vigore dal 15 aprile 1989 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-04-07;128~art3 · fonte su Normattiva