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La commissione puo' avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Testo in vigore dal 15 aprile 1989 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-04-07;128~art4 · fonte su Normattiva