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Le amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome statali, delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, delle aziende da essi dipendenti, delle societa' a partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, degli istituti di credito, comprese le banche e le casse di risparmio, degli enti di gestione di partecipazioni statali e delle societa' collegate, delle aziende e societa' private, delle universita' e qualsiasi altro ente ed amministrazione pubblica e privata, sono tenute a dare le informazioni richieste. La commissione acquisira' inoltre gli elementi relativi alle materie indicate nell'articolo 1 che ad essa perverranno da parte degli organi statali non compresi nel primo comma, la cui gestione venga effettuata con fondi comunque a carico del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-11;625~art2 · fonte su Normattiva