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La commissione d'inchiesta terminera' i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale termine presso le Presidenze delle due Camere una relazione conclusiva generale, e dovra' bimestralmente comunicare alle stesse Presidenze lo stato e lo sviluppo dell'inchiesta.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1975 al 22 dicembre 2008
