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La commissione ha una propria segreteria tecnica composta di quattro persone scelte tra i dipendenti delle amministrazioni od enti pubblici interessati nominate con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Alla medesima e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. Il numero di ore di straordinario spettanti al personale addetto alla segreteria della commissione e' maggiorato del 50 per cento rispetto ai limiti massimi individuali in vigore per gli altri dipendenti di pari livello del Ministero. Per specifiche esigenze della commissione, il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a stipulare contratti di consulenza con esperti, enti o societa' specializzate. La commissione puo' richiedere tutte le notizie e i dati necessari per l'espletamento dei propri compiti ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici, societa' a partecipazione pubblica e associazioni di categoria operanti nel settore.
Testo in vigore dal 8 giugno 1990 al 22 dicembre 2008
